12.03.09 Etichettatura dell’olio d’oliva


 


Pubblicato il regolamento sull’etichettatura d’origine obbligatoria per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine


olio

 

 

 

La Commissione europea ha pubblicato il 6 marzo 2009 il tanto atteso Regolamento (CE) n. 182/2009 che rende obbligatoria l’etichetta d’origine per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine. Bruxelles ha considerato le norme introdotte nel 2002, che stabilivano l’etichettatura facoltativa per questi oli, insufficienti ad evitare che i consumatori fossero indotti in errore sulle reali caratteristiche e l’origine di taluni prodotti.

Mariann Fischer Boel, Commissaria per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha affermato che “come risultato delle tradizioni agricole locali di spremitura o di pratiche di miscela, questi oli possono presentare differenze di gusto e qualità a seconda della loro provenienza geografica. Per questo motivo, ed in linea con le norme di tracciabilità della legislazione alimentare europea, è arrivato il momento di introdurre l’etichettatura di origine obbligatoria. I consumatori hanno il diritto di sapere che cosa stanno comprando e i produttori devono essere in grado di utilizzare metodi di produzione di qualità come strumento di marketing”. La modifica apportata al regolamento stabilisce che gli oli provenienti da un solo Paese porteranno il nome dello Stato membro o del Paese terzo o della Comunità.

Le miscele saranno etichettate come “miscela di oli di oliva di provenienza comunitaria”, “miscela di oli di oliva di provenienza non-comunitaria”, “miscela di oli di oliva di provenienza comunitaria e non” o informazioni equivalenti.

Le nuove regole si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2009.

 

I precedenti
Il nuovo Regolamento sull’ obbligatorietà di segnalare la provenienza per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine, cambia la precedente normativa, introdotta nel 2002, che stabiliva l’etichettatura solo facoltativa per questi oli. Il cambiamento evidenzia come le misure solo opzionali si siano rivelate insufficienti ad evitare che i consumatori fossero indotti in errore sulle reali caratteristiche e l’origine di taluni prodotti.
Per l’Italia, che da sempre caldeggiava l’obbligatorietà dell’etichettatura, le nuova legge rappresenta uno strumento prezioso per difendere i propri produttori e per tutelare il Made in Italy.
Essa costituisce, inoltre, un passo importante nella difesa della qualità e della trasparenza, perché fornisce al consumatore la possibilità di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari, senza il rischio di incappare in contraffazioni.
Infatti, l’Italia, già nel gennaio 2008, aveva stabilito per tutti gli imbottigliatori italiani l’obbligo di indicare sull’etichetta la provenienza delle olive impiegate nell’olio vergine ed extra vergine d’oliva.

Il nuovo Regolamento sull’ obbligatorietà di segnalare la provenienza per l’olio d’oliva vergine ed extra vergine, cambia la precedente normativa, introdotta nel 2002, che stabiliva l’etichettatura solo facoltativa per questi oli. Il cambiamento evidenzia come le misure solo opzionali si siano rivelate insufficienti ad evitare che i consumatori fossero indotti in errore sulle reali caratteristiche e l’origine di taluni prodotti.
Per l’Italia, che da sempre caldeggiava l’obbligatorietà dell’etichettatura, le nuova legge rappresenta uno strumento prezioso per difendere i propri produttori e per tutelare il Made in Italy.
Essa costituisce, inoltre, un passo importante nella difesa della qualità e della trasparenza, perché fornisce al consumatore la possibilità di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti dagli altri Paesi comunitari e non comunitari, senza il rischio di incappare in contraffazioni.
Infatti, l’Italia, già nel gennaio 2008, aveva stabilito per tutti gli imbottigliatori italiani l’obbligo di indicare sull’etichetta la provenienza delle olive impiegate nell’olio vergine ed extra vergine d’oliva.

Tale provvedimento, tuttavia, non era stato sostenuto dall’UE, in quanto, all’interno della Commissione, prevaleva la tesi per cui le possibilità di riportare sull’etichetta l’origine dei prodotti era regolata dalle normative in vigore nei specifici settori. Nel caso dell’olio d’oliva, vigeva il Regolamento della Commissione n. 1019 del 2002, sulle norme di commercializzazione del prodotto.

Proprio sull’articolo 4 di questo Regolamento si insabbiava il decreto italiano entrato in vigore il 17 gennaio 2008. Su questa base, infatti, Bruxelles ricordava all’Italia che, secondo la normativa europea allora in vigore, la designazione dell’origine era possibile a livello regionale per i prodotti a denominazione e indicazione d’origine protetta (Dop e Igp). Per gli altri oli d’oliva o miscele di oli la designazione restava facoltativa.

Tuttavia, da una lettura attenta dello stesso Regolamento 1019/2002 sulla commercializzazione dell’olio d’oliva emerge che “un regime obbligatorio di designazione dell’origine per gli oli d’oliva vergine ed extravergine costituisce l’obiettivo da realizzare” ma che in quel momento, per la mancanza di un sistema di tracciabilità e di controlli sui diversi oli, bisognava accontentarsi di un sistema facoltativo di designazione dell’origine. Quindi, probabilmente, già dal 2002 l’UE riteneva l’indicazione obbligatoria dell’origine un obiettivo da raggiungere.