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La Commissaria europea all’Agricoltura, Mariann Fischer Böel, é ritornata su due degli argomenti più scottanti del prossimo controllo dello Stato di salute della PAC: le quote latte e l’articolo 69. Quote LatteSulle idee di gestione del periodo di avvicinamento alla fine del sistema delle Quote latte, previsto nel 2015, la Commissaria, ricordando nuovamente la preferenza per un “atterraggio morbido”, ha commentato le ipotesi di un ulteriore aumento delle quote. “Sono consapevole – ha detto la Fischer Böel – del fatto che qualcuno vorrebbe consentire agli Stati membri, prima di calcolare il superprelievo, di riequilibrare, alla fine di ogni anno, le quote non utilizzate all’interno dell’Unione Europea. Ma devo dire che non mi piace la mancanza di prevedibilità che questo approccio comporta. La produzione di latte diventerebbe una partita a poker. I produttori si chiederebbero se possono rischiare di oltrepassare la propria quota, nella speranza che gli altri produttori non facciano lo stesso. La situazione sarebbe chiara solo nel momento in cui tutte le carte fossero calate sul tavolo e quando la produzione di ciascuno fosse svelata. Sono sicura che non é la strada giusta per una buona pianificazione del businness”. Ricordiamo che nelle bozze di regolamento che girano a Bruxelles l’aumento che la Commissione intende proporre, allorché il 20 maggio presenterà i documenti definitivi, ammonterebbe all’1% annuo fino al 2014. Articolo 69Sull’articolo 69, invece, la Commissaria ha confermato le future modifiche nel senso di una maggiore flessibilità. Riportiamo di seguito alcuni contenuti che potrebbero essere inseriti nelle future proposte legislative. Ricordiamo che si tratta di informazioni ufficiose e che la procedura interservizi (quella complicata fase di consultazione che porterà all’adozione definitiva delle proposte il 20 maggio prossimo) é ancora in corso e dunque alcune modifiche, anche sostanziali, potrebbero presentarsi. ProposteLe proposte legislative della Commissione includerebbero tre nuovi articoli relativi all’utilizzo non oltre il 10% del massimale nazionale per i pagamenti diretti: l’articolo 58 (versione rivista dell’attuale articolo 69 del regolamento 1782/2003), l’articolo 59 sull’assicurazione dei raccolti e l’articolo 60 sul fondo comunitario per le epizoozie. Scendendo nei particolari, l’utilizzo dei fondi (fino al 10% dei massimali nazionali) non sarebbe più limitato, come avviene attualmente, al settore da cui provengono i finanziamenti e due nuovi strumenti sarebbero a disposizione degli Stati membri e degli agricoltori: l’assicurazione dei raccolti e il fondo comunitario per le epizoozie. L’articolo 58 potrebbe essere utilizzato per concedere pagamenti aggiuntivi agli agricoltori per particolari tipologie di agricoltura: 1. per la protezione dell’ambiente o per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esempio, un pagamento complementare per il grano duro in Italia); 2. per affrontare svantaggi specifici risultanti da modelli di produzione di certe regioni che colpiscono gli agricoltori nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine e delle carni ovi-caprine e di zone sensibili dal punto di vista ambientale nel settore risicolo; 3. in zone soggette a ristrutturazione e/o a programmi di sviluppo, per evitare l’abbandono dei terreni e/o per affrontare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali zone. Per quanto riguarda il nuovo articolo 59 si tratterebbe di contributi ai premi di assicurazione dei raccolti: nel caso di un disastro naturale riconosciuto (grandine, siccità, gelo, brina) dalle autorità competenti. Ed infine, il nuovo articolo 60 provvederebbe a fornire l’agricoltore di nuovi fondi comunitari per le epizoozie per compensare le perdite economiche causate dall’insorgenza di un’epizoozia. Infine, tra le misure di mercato viene “salvato” l’intervento, mentre si lascia all’eventuale necessità dovuta ai futuri scenari la prosecuzione di altri strumenti quali, ad esempio, l’ammasso.
(notizia del 6 maggio 2008)
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